Titolo III
L'Ordinamento degli uffici
Organizzazione, personale, procedimento
Articolo 45
Principi generali
L'organizzazione delle strutture e tutta l'attività amministrativa del Comune si conformano in particolare ai seguenti criteri:
gestione amministrativa, attribuite agli organi burocratici;
strumentali e di supporto, dei servizi interni e di quelli estern rivolti ai cittadini singoli o associati;
di comunicazione interna e esterna ed interconnessione anche informatica;
competenze dei servizi;
la partecipazione dei singoli dipendenti, le pari opportunità fra uomini e donne per l'accesso ed il trattamento sul lavoro;
amministrativa, nel rispetto della normativa contrattuale vigente;
diffusa del personale nella gestione delle attività dell'ente;
amministrativa, il diritto di accesso agli atti e ai serviz , l'informazione e la partecipazione dei cittadini;
semplificazione delle procedure interne;
modificazioni e integrazioni.
Articolo 46
Funzioni di indiri o e programmazione
Gli organi di governo dell'Ente, secondo la propria competenza, definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare tramite la relazione previsionale, il bilancio di previsione, specificando le modalità operative tramite il PEG o, in assenza, tramite atti di ndirizzo - generali o puntuali - assegnando obiettivi e risorse.
Il Sindaco, quale capo dell'amministrazione, impartisce, nell'esercizio delle sue funzioni di indirizzo politico-amministrativo, le direttive generali a cui i dirigenti devono attenersi nell'esercizio delle proprie azioni e verifica, anche tramite il controllo d gestione, la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa a tali direttive.
Tutta l'attività dell'ente deve essere improntata ai principi ed ai metodi della programmazione utilizzando per l'impiego delle risorse, in conformità agli strumenti normativi, il metodo della programmazione del lavoro per obiettivi e della gestione per programmi e/o progetti ed adottando conseguentemente le soluzioni organizzative capaci di assicurare i migliori r sultati ai minori costi.
Gli obiettivi e i programmi e/o i progetti sono fissati con la relazione previsionale e programmatica.
La programmazione delle attività operative, finalizzata alla realizzazione degli obiettivi di gestione, è attuata dai dirigenti, nell'ambito delle competenze a ciascuno attribuite,
secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dal regolamento, e sarà soggetta a periodiche verifiche da attuarsi da parte del Sindaco e del Direttore Generale, se nominato.
La struttura organizzativa dell'ente ed i rapporti funzionali tra le sue component sono finalizzati alla realizzazione degli obiettivi dell'amministrazione secondo criteri di economicità e di equilibrio
tra risorse ed interventi.
Articolo 47
Principi e criteri organi attivi
L'organizzazione del Comune è costituita da strutture, complesse e semplici, di tipo orizzontale ma collegate fra loro, in modo da poter attivare impulso, verifiche e una costante comunicazione al fine di garantire risposte univoche e coordinate per l'utilizzo ottimale delle risorse e il raggiungimento degli obiettivi, particolari e generali.
La funzione di coordinamento persegue lo scopo di assicurare l'unitarietà dell'azione amministrativa, in coerenza con le politiche generali del Comune e con il complesso degli obiettivi programmatici a breve, medio e lungo termine, ed, inoltre, di perseguire livelli ottimal di efficienza ed efficacia.
È esercitata dal Segretario comunale, a meno che non sia stato nominato il Direttore generale generale, con il coinvolgimento di tutti i responsabili delle strutture complesse.
La dotazione organica, complessiva e di ogni struttura complessa, evidenziando rispetto a ciascun profilo professionale i posti coperti e quelli vacanti, determina la consistenza dei posti assegnati per l'esercizio delle funzioni e per i servizi da espletare dalla struttura in rapporto agli obiettivi e ai programmi fissati con gli strumenti di programmazione.
Le dotazioni organiche sono sottoposte a verifica periodica da parte della Giunta e, comunque, in concomitanza ed in correlazione alla definizione degli strumenti di programmaz one.
La comunicazione, lo scambio di informazioni e l'aggiornamento devono essere costantemente effettuate all'interno della struttura amministrativa.
I Capi Area, cioè i dipendenti preposti ad una struttura di vertice, esercitano funzion e compiti di programmazione, direzione, controllo e con responsabilità diretta nei confronti degli organi di direzione politica e amministrativa.
Inoltre concorrono con attività istruttorie e di analisi e con autonome proposte alla predisposizione degli atti di indirizzo generale, alla definizione degli atti e dei progetti di competenza degli Organi collegiali o del Direttore generale, nei confronti dei quali i Cap Area sono responsabili della correttezza amministrativa e dell'efficienza di gestione.
Articolo 48
Il Segretario Comunale
La disciplina relativa alla nomina ed allo stato giuridico ed economico del Segretario comunale è stabilita dalla legge, dal D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465 e dai contratti collettivi di categoria.
Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto e ai Regolamenti.
Inoltre, il Segretario espleta le altre funzioni previste dalla legge, dallo Statuto e quelle attribuitegli dal Sindaco, a cui spettano le attribuzioni in ordine al rapporto funz onale del Segretario con il Comune ed agli altri istituti contrattuali connessi a tale rapporto.
Il Segretario, se non è stato nominato il Direttore Generale, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Capi Area, ne coordina l'attività e adotta gli atti di gestione che li riguardano.
Articolo 49
Le funzioni di Direttore generale
Al Segretario Comunale possono essere conferite le funzioni di Direttore generale, ai sensi dell'articolo 108 del D. Lgs. n. 267/2000, che si aggiungono a quelle attinenti al proprio ruolo ed alle altre che il Sindaco vorrà conferirgli nel rispetto delle disposizioni vigenti.
Il Segretario, nelle sue funzioni di Direttore generale:
• collabora con gli organi politici alla definizione degli strumenti di programmazione sotto il profilo tecnico-gestionale, raccordando gli obiettivi alla potenzialità della struttura organizzativa, e propone alla Giunta il piano esecutivo di gestione o il piano dettagliato degli obiettivi;
• nel rispetto dell'autonomo esercizio delle funzioni attribuite ai Capi Area dalla legge e dall'ordinamento degli uffici, sovrintendente alla gestione complessiva dell'ente e coordina l'attività dell'intera struttura perseguendo l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi dell'ente,
secondo le direttive impartite dal Sindaco;
• assicura agli organi di governo del Comune la costante informazione sull'andamento della gestione e propone l'eventuale ridefinizione o modificazione degli strumenti di programmazione;
• coordina e sovrintende alla azione dei Capi Area, curando la valutazione dei risultati e proponendo i relativi provvedimenti;
• definisce il piano delle assunzioni e i criteri di mobilità in relazione ai programmi di bilancio e del PEG.
Articolo 50
Il vice Segretario
Il vice Segretario è un dipendente dell'Ente inquadrato in categoria D e in possesso dei requisiti previsti dall'O.EE.LL.
In correlazione a quanto previsto per la nomina del Segretario Comunale, è nominato, nel rispetto delle norme vigenti, dal Sindaco per la sostituzione, in caso di assenza o impedimento, del Segretario Comunale.
La nomina, sempre a tempo determinato, può essere fatta per il solo tempo di assenza o impedimento del Segretario Comunale.
Per il solo periodo effettivo di sostituzione spettano al vice Segretario la retribuzione e le competenze previste per legge o dalla contrattazione collettiva.
Articolo 51
Le posizioni organi ative - Capi Area
Nell'ordinamento degli uffici e dei servizi sono istituite e disciplinate, al fine di razionalizzare l'organizzazione e garantire unicità di gestione, coordinamento e celer tà dell'azione amministrativa, le posizioni organizzative - Capi Area - previste dal CCNL stipulato il 31.03.1999, il cui incarico può essere conferito, dal Sindaco, ai dipendenti di categoria D, che, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato nei confronti della direzione politica e amministrativa, svolgano:
- Funzioni di direzione di una o più unità organizzative di particolare complessità, comprendenti più uffici o servizi, e caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;
- Attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione, correlata a diplomi di laurea e/o di scuole universitarie e/o all'iscrizione ad albi professionali, con compiti di coordinamento di strutture complesse, anche se temporanee, e responsabilità di gestione e d risultato;
- Attività di staff e di studio, ricerca e controllo caratterizzata da elevata autonomia e esperienza e con compiti di coordinamento di strutture non semplici, anche se temporanee, e con responsabilità di gestione e di risultato.
In forza dell'articolo 13 della L.R. 7/92, il Sindaco, con il provvedimento di nomina, individua, per ciascuna posizione organizzativa, le strutture su cui l'incaricato eserciterà funzioni e i compiti da svolgere con responsabilità diretta nei confronti della direzione politica e amministrativa.
L'incarico è temporaneo e non può eccedere il mandato del Sindaco che, per la nomina, nel rispetto dei criteri e delle modalità specificate nell'ordinamento degli uffici e dei servizi, terrà conto, in relazione alle funzioni ed attività da svolgere ed ai programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, della capacità professionale e delle attitudini acquisiti dal personale della categoria D.
L'ordinamento degli uffici e dei servizi predeterminerà, nel rispetto del CCNL, modalità, procedure e tempi del conferimento dell'incarico; modalità per l'attribuzione e la quantificazione della retribuzione di posizione e di risultato, modalità di revoca e di conferma entrambe legate al risultato della gestione o a mutamenti organizzativi .
Al Capo Area compete in particolare:
• esercitare le funzioni previste dall'articolo 51 della legge 142/90, come recepito dalla L.R. n. 48/91 e successive modificazioni, e la gestione del PEG o del Piano dettagliato degli obiettivi;
• proporre i programmi della struttura e verificarne l'attuazione;
• coordinare la gestione delle risorse umane, tecniche ed organizzative della struttura;
• coordinare la mobilità all'interno della struttura e formulare proposte organizzative;
• verificare i risultati della gestione e la qualità dei servizi;
• individuare, qualora non già individuati, i responsabili dei procedimenti di competenza della struttura, assumendo le necessarie iniziative per ottimizzare la gestione interna dell'intera struttura;
• verificare e controllare le attività dei dipendenti assegnati alla struttura, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia.
Il Capo Area è responsabile del perseguimento degli obiettivi assegnati, del buon andamento e della economicità della gestione, della funzionalità della struttura, della validità e correttezza amministrativa degli atti di propria competenza.
Articolo 52
Rapporti di natura fiduciaria a tempo determinato
Il Sindaco, con provvedimento motivato, può costituire rapporti di lavoro a tempo determinato, aventi natura fiduciaria, nei seguenti casi:
• copertura di posti, previsti nella dotazione organica, di Capo Area, di Responsabile di servizi o qualifica di alta specializzazione, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
I contratti potranno essere di diritto pubblico o, eccezionalmente e con provvedimento motivato, di diritto privato e non potranno avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco.
Il trattamento economico è quello previsto dalla legge;
• copertura di posti, anche al di fuori della dotazione organica, di Capo Area o d alta specializzazione, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'Ente e fermo restando il possesso dei requisiti previsti dall'art.19, comma 6, del D.Lgs. n.165/2001. I contratti non potranno complessivamente superare il 5% della dotaz one organica e non potranno avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilirà i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati tali contratti. Il trattamento economico è quello previsto dalla legge;
• costituzione di uffici di staff, al di fuori della dotazione organica, posti alle dirette dipendenze del Sindaco, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo attribuitegli dalla legge, purché l'Ente non abbia dichiarato il dissesto e non versi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art.45 del D.Lgs. n.504/1992 e successive modificazioni. I collaboratori esterni, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni.
I contratti non potranno avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco.
Il trattamento economico è quello previsto dalla legge;
• collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, per obiettivi determinati e con convenzione a termine, quando l'attività del soggetto esterno non presenti carattere di generalità ed indeterminatezza, sia circoscritta nel tempo, non comporti impegni di spesa particolarmente rilevanti e sia destinata a soddisfare eccezionali esigenze dell'Ente, seppure in presenza di una struttura amministrativa con specifiche competenze nell'organizzazione dell'Ente.
Le collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità non configurano un rapporto di lavoro subordinato, non comportano l‘espletamento di funzioni e non attribuiscono il potere di formare atti che abbiano rilevanza esterna.
Articolo 53
Autori azioni, concessioni e licenze di competenza dei Capi Area
Oltre ai compiti indicati al precedente articolo, spettano a Capi Area nelle materie rientranti nei servizi di cui hanno la direzione:
a) il rilascio di autorizzazioni, licenze e concessioni, che costituiscono esecuzione di disposizione di leggi, di regolamenti e di atti o attuazione di strumenti di pian ficazione generali e particolareggiati;
b) l'applicazione delle sanzioni amministrative per la violazione delle leggi e dei regolamenti comunali, anche in materia edilizia, e l'adozione degli atti connessi, antecedenti e susseguenti, compresi l'ingiunzione di pagamento ed i provvedimenti definitivi conseguenti alla valutazione di eventuali scritti difensivi.
Articolo 54
Le determinazioni ed i decreti
Gli atti dei Capi Area e dei responsabili dei servizi non d versamente disciplinati da altre disposizioni di legge, dallo statuto o dai regolamenti, assumono la denominazione di "determinazion " e sono regolati secondo le disposizioni del presente articolo.
Gli atti del Sindaco non diversamente disciplinati dalla legge assumono il nome di "decret ".
Le determinazioni ed i decreti hanno esecuzione dal giorno stesso dell'adozione o, nel caso in cui comportino impegno di spesa o diminuzione di entrata, dalla data di apposizione del parere contabile.
A tal fine sono trasmessi all'ufficio competente e da questo restituiti, previa registrazione dell'impegno contabile, entro cinque giorni.
Tutti gli atti dei Capi Area e dei responsabili dei serviz sono numerati e classificati unitariamente, con sistemi di raccolta che ne individuano la cronologia, la materia e l'ufficio di provenienza.
Gli atti del Sindaco sono numerati e classificati, separatamente, con le modalità di cui al comma precedente.
Articolo 55
Controlli interni
Nell'ambito del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, saranno previsti e disciplinati idonei strumenti per monitorare, controllare e valutare la gestione al fine di:
• garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa (controllo di regolarità amministrativa e contabile);
• verificare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa e monitorare il rapporto tra costi e risultati (controllo di gestione);
• valutare l'attività e le prestazioni di tutto il personale (valutazione del personale);
• monitorare e valutare l'attuazione dei piani, programmi e delle determinazioni approvati dall'organo politico e la congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti (valutazione e controllo strategico).
Gli strumenti normativi ed organizzativi e le strutture interessate devono tendere a garantire che:
• siano individuate distintamente le diverse attività da demandare alle strutture di controllo interno;
• le funzioni di controllo e valutazione siano svolte in modo integrato, ma evitando la comm stione ed identificazione fra valutato e valutatore;
• siano chiari anche a livello organizzativo i criteri di incompat bilità e la distinzione tra attività operative e quelle di supporto ai valutatori;
• la raccolta dei dati informativo-statistico sia informatizzata in modo da poter essere utilizzata da tutti i soggetti interessati o coinvolti nei processi di monitoraggio, controllo e valutazione;
• le banche dati che contengono dati sensibili siano accessibili solo alle persone autorizzate e ai diretti interessati in sede di accesso personale.
Articolo 56
Procedimento amministrativo
Nell'ambito dell'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, per i procedimenti che incidono su situazioni giuridiche soggettive devono essere previste forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dallo Statuto e nell'osservanza dei principi stabiliti dalla L.R. 30 aprile 1991, n. 10.
Con apposito regolamento vengono individuati e determinati, per ciascun tipo di procedimento, l'unità organizzativa responsabile di tutto l'iter procedimentale, ed il soggetto competente all'adozione del provvedimento finale.
L'unità organizzativa è l'ufficio a cui, in base alla normativa vigente o a provvedimenti amministrativi, è affidata l'iniziativa, l'istruttoria o la competenza per materia.
Il dipendente preposto, in base alla normativa vigente o a provvedimenti amministrativi, all'unità organizzativa, come sopra determinata, è responsabile del procedimento.
Il Comune darà idonea pubblicità alla predetta disposizione e c ò al fine di assicurare ai cittadini interessati la possibilità di avere un preciso interlocutore nei vari uffic con cui tenere i necessari contatti nel corso del procedimento.
Il responsabile di ciascuna unità organizzativa può assegnare, con provvedimento generale o puntuale ma sempre portato a conoscenza degli interessati, ad altro dipendente addetto all'unità stessa, la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento, nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale, nel rispetto, comunque, delle competenze previste dallo Statuto e dalla contrattazione collettiva.
L'unità organizzativa competente ed il nominativo del responsabile, nonché il nominativo della persona che può sostituire lo stesso responsabile, in caso di sua assenza o impedimento, sono comunicati alle parti del procedimento amministrativo e, su espressa richiesta motivata, a chiunque abbia un interesse da tutelare.
Articolo 57
Comunicazione e partecipazione al procedimento
Il responsabile del procedimento provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione ai diretti interessati, a coloro che per legge o regolamento devono intervenirvi e a quanti possono subire pregiudizio dall'emanazione dell'atto finale, individuabili senza particolari indagini.
Qualora la comunicazione personale non sia possibile o risult particolarmente gravosa, l'amministrazione vi provvede a mezzo pubblicazione all'albo pretorio.
Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un preg udizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.
Ferme restando le particolari norme che li regolano, altre disposizioni possono essere previste per la partecipazione al procedimento di formazione degli atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione dell'amministrazione Comunale, nonché ai procedimenti tributari.
Articolo 58
Conclusione del procedimento
Ogni procedimento, senza aggravio della procedura e nel rispetto delle norme sulla semplificazione, deve essere concluso nei termini prestabiliti con un provvedimento espresso.
Ciascun provvedimento amministrativo, ad eccezione degli atti normativ e di quelli a contenuto generale, deve essere motivato, con indicazione dei presupposti di fatto e di diritto che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.
L'obbligo della motivazione, come principio generale, si configura come garanzia per il cittadino ma anche come consistente contributo ad una verifica di legittimità, in sede di normale controllo amministrativo.
La motivazione deve essere resa in modo da consentire la comprens one dell'iter logico ed amministrativo seguito per la emanazione del provvedimento.
Qualora le ragioni che abbiano determinato la decisione dell'amministrazione siano espresse mediante rinvio ad altro atto, questo deve essere indicato e reso disponibile.
In ogni provvedimento va indicato il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.
Articolo 59
Accordi sostitutivi dei provvedimenti
L'amministrazione può concludere accordi con gli interessati per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale o, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.
Gli accordi sul contenuto del provvedimento, conclusi a seguito della presentazione di osservazioni e proposte scritte, non possono arrecare pregiudizio a diritti dei terzi e in ogni caso devono garantire il perseguimento del pubblico interesse, e vanno, a pena di nullità, stipulati per atto scritto, salvo diversa disposizione della legge.
Gli accordi sostitutivi di provvedimenti, oltre alle superiori condizion , sono soggetti agli stessi controlli previsti per i provvedimenti che sostituiscono.
Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'amministrazione recede unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agl eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.
Titolo IV
L'Ordinamento dei servizi pubblici
Forme associative, gestione, tariffe
Articolo 60
Servizi pubblici locali
Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici locali che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.
I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.
Il Comune gestisce i servizi pubblici nelle forme previste dall'art.22 della legge n. 142/90, così come recepito dalla L. R. n.48/91, nel rispetto dei principi di seguito riportat .
Il Consiglio Comunale, sulla base d una valutazione comparativa delle predette forme di gestione ed in relazione ad una migliore efficienza, efficacia ed economicità cui deve tendere il servizio, sceglie la forma di gestione del relativo servizio e delibera la modifica delle forme di gestione dei servizi attualmente erogati alla popolazione.
In tutti gli enti, aziende, società e consorzi dove è prevista la nomina di amministratori o rappresentanti da parte del Sindaco o del Consiglio Comunale, non possono essere nominati ascendenti, discendenti e affini sino al secondo grado del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri comunali.
I cittadini partecipano al controllo di qualità dei servizi pubblici locali, mediante apposito organismo all'uopo istituito, i cui componenti sono nominati dal Sindaco nell'ambito di rose di candidati proposte secondo modalità e procedure definite dal regolamento, dalle associazioni di tutela del consumatore, riconosciute e presenti sul territorio dell'Ente.
Ai fini di cui al precedente comma, il Comune è tenuto ad approvare un'apposita carta dei servizi in cui verranno previste idonee forme di rilevazione del grado di soddisfacimento dell'utenza.
Articolo 61
Tariffe dei servizi resi dal Comune
Al Comune spettano le tasse, i diritti, le tariffe e i corr spettivi sui servizi di propria competenza, che dovranno essere determinati, nel rispetto dei principi di cui allo Statuto de Diritti del Contribuente (L.27 luglio 2000, n. 212).
Il Comune delibera corrispettivi, tariffe e contributi finanziari a carico degli utenti per i servizi prestati, salvo le riserve di legge, in misura tale da garantire l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della gestione per ciascun servizio. All'uopo si terranno present i costi di gestione, il capitale investito e la correlazione fra costi e ricavi al fine di tendere alla copertura dei costi.
La tariffa, che costituisce il corrispettivo dei servizi pubblici, è determinata ed adeguata ogni anno. Qualora i servizi siano gestiti da soggetti esterni la tariffa può essere, nel rispetto della normativa vigente, riscossa dal soggetto che gestisce il servizio.
In sede di approvazione del bilancio saranno individuate le prestazioni non espletate a garanzia dei diritti fondamentali ma rientranti fra quelle a domanda individuale per le quali richiedere un corrispettivo o un contributo all'utente e l'ammontare del contributo richiesto in rapporto al costo della prestazione.
Al fine di ridurre i costi o migliorare i servizi, il Comune può, previa ricerca di mercato, stipulare contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione o convenzioni per servizi aggiuntivi con altri soggetti pubblici o privati.
Articolo 62
Gestione in economia
Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di una istituzione o di una azienda speciale.
Con apposito regolamento il Consiglio Comunale stabilisce l'organizzazione ed i criteri per assicurare l'economicità e l'efficienza di gestione di tali servizi.
La gestione del servizio è affidata ad un funzionario dell'Ente che ne è responsabile e può essere utilizzata la collaborazione di volontari, singoli o associati, escludendo la possibilità di costituire rapporti di lavoro subordinato.
Articolo 63
Azienda speciale
Il Comune, per la gestione di servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale, può costituire aziende speciali.
L'azienda speciale è un ente strumentale del Comune, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio Statuto, approvato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti.
La nomina e la revoca degli amministratori spettano al Sindaco, che ne darà motivata comunicazione al Consiglio Comunale.
I component del Consiglio di amministrazione ed il Presidente sono scelti, sulla scorta del curriculum, dal Sindaco fra coloro che abbiano una speciale competenza tecnica e/o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbl che o private, per uffici pubblici ricoperti, rispettando i divieti di cui all'articolo 13 della legge regionale n. 7/92.
L'azienda deve operare con criteri di imprenditorialità con obbligo di pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, salvo l'esistenza di costi sociali, alla cui copertura provvede l'ente locale.
Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dal proprio Statuto e dai regolamenti.
Articolo 64
Istituzione
Per l'espletamento dei servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, il Comune può costituire una istituzione, organismo strumentale del Comune, dotato di personalità giuridica e di autonomia gestionale, che eserciterà nel rispetto del proprio Statuto approvato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti.
Con la stessa deliberazione il Consiglio Comunale individua i servizi e:
a) approva il regolamento relativo all'ordinamento ed al funzionamento;
b) determina le finalità e gli indirizzi;
c) conferisce il capitale di dotazione;
d) precisa le funzioni del direttore a cui spetta la direzione gestionale;
e) assegna il personale necessario per assicurare il funzionamento dell'organismo;
f) specifica le modalità della collaborazione dei volontari;
g) stabilisce il gettone dovuto agli amministratori.
La nomina e la revoca degli amministratori spettano al Sindaco, che ne darà motivata comunicazione al Consiglio Comunale.
I component il Consiglio di amministrazione ed il Presidente vengono nominati dal Sindaco, tra persone che, per qualificazione culturale e sociale, rappresentino le relative componenti della comunità locale, compresi gli utenti del servizio, e che abbiano competenza nel settore e in materia gestionale da valutarsi in base a curriculum.
Articolo 65
Tutela dei disabili
Il Comune, con regolamento, individua idonei meccanismi di coordinamento degli interventi di assistenza, integrazione sociale e tutela delle persone handicappate, con i servizi sociali, sanitari, educativi, del tempo libero, esistenti nel territorio comunale.
Il regolamento disciplina compiutamente le modalità organizzative del competente servizio, per i rapporti con i soggetti disabili, con particolare riferimento agli intervent di cui al comma 1.
Articolo 66
Concessione a terzi
Il Consiglio Comunale, quanto sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terz , comprese cooperative e associazioni di volontariato legalmente costituite e che non abbiano fini di lucro.
La scelta del concessionario deve avvenire previo espletamento di gara, ritenendosi la trattativa privata un mezzo del tutto eccezionale da adottarsi solo nei cas previsti dalla legge, tenendo conto, altresì, delle direttive dell'Unione Europea in tema di affidamento dell'esecuzione di opere e servizi pubblici.
La concessione deve essere regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini utenti, la razionalità economica della gestione e dei conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall'utenza, la realizzazione degli interessi pubblici generali.
Articolo 67
Società miste
Per la gestione di servizi comunali di rilevante importanza e consistenza che richiedano investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale, o quando sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale la partecipazione di più soggetti pubblici o privati, il Consiglio Comunale può promuovere la costituzione di società per azion o a responsabilità limitata, a prevalente capitale pubblico locale, costituite o partecipate dall'Ente titolare del servizio pubblico.
Il Consiglio Comunale, per la costituzione di società a prevalente capitale pubblico, approva lo schema di Statuto ed un piano tecnico-finanziario relativo alla costituzione delle società e alle previsioni in ordine alla gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa, e conferisce al Sindaco i poteri per gli atti conseguenti.
La prevalenza del capitale pubblico locale della società è realizzata mediante l'attribuzione della maggioranza del capitale al Comune e, nel caso di gestione di serv zi di interesse plur -comunale, ai comuni che fruiscono degli stessi servizi.
La Giunta, qualora sia opportuno, in relazione alla natura del serviz o da svolgere, può assumere partecipazioni in società con capitale prevalente pubblico ma con una accertata solida s tuazione finanziaria e che abbiano scopi connessi ai compiti istituzionali del Comune.
In questo caso la partecipazione del Comune non può essere inferiore al 10% del capitale sociale e deve garantire il diritto alla nomina di almeno un rappresentante nel Consiglio di amministrazione o nel collegio sindacale.
I partecipanti possono costituire tutte o parte delle quote relative alla propria partecipazione mediante conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai serv zi affidati alla società.
Il Comune può costituire società per azioni o a responsabilità limitata, senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria, con una quota non inferiore al 20%, scegliendo i soci privati con procedure ad evidenza pubblica.
Articolo 68
Convenzione e Consorzi
Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, il Comune può stipulare con altri comuni o con la provincia apposite convenzioni, deliberate dal Consiglio comunale con l'indicazione dei fini, della durata, delle forme di consultazione degli enti contraenti, dei rapporti finanziari, dei reciproci obblighi e garanzie.
La convenzione può anche prevedere la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare o delegare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo dei soggetti partecipanti. Il Comune, per la gestione associata di uno o più servizi, può costituire con altri comuni o con la provincia regionale un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'articolo 23 della legge n. 142/90, recepito dalla legge regionale n. 48/91, in quanto compatibili.
I Consigli comunali di ciascun Comune interessato al consorzio approvano, a maggioranza assoluta dei propri component , unitamente allo statuto del consorzio, una convenzione che stabilisce i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti consorziat , i loro rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie e la trasmissione, agli Enti aderenti, degli atti fondamentali del Consorzio.
Il Comune, nell'assemblea del Consorzio, è rappresentato dal Sindaco o da un suo delegato, con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto.
L'Assemblea elegge il Consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo Statuto.
Il Comune non può costituire più di un consorzio con gli stessi Comuni e con la Provincia regionale.
La costituzione del consorzio di servizi può essere disposta con decreto dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie local , per funzioni e servizi a carattere obbligatorio.
Il Consiglio Comunale deve esprimere il parere sulla costituz one del consorzio entro e non oltre sessanta giorni dalla ricezione della richiesta da parte dell'Assessore regionale.
Articolo 69
Accordi di programma
Il Sindaco, per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento di interesse comunale, che richiedano, per la loro attuazione, l'azione integrata e coordinata di altri soggetti pubblici, promuove la conclusione di accordi di programma.
Gli accordi che riguardano una o più opere, oppure uno o più interventi previsti negli strumenti programmatori, sono approvati dalla Giunta Comunale.
Quando assumono valenza programmatoria o modifica agli strumenti urbanistici, il Sindaco, prima di aderire, sente la commissione consiliare competente, e la conclusione dell'accordo di programma deve essere ratificata dal Consiglio Comunale, a meno che non abbia dato preventivo assenso.
Per verificare la possibilità dell'accordo di programma, il Sindaco convoca o partecipa ad una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
L'accordo è approvato con decreto del Presidente della Regione Siciliana, o con atto formale del Presidente della provincia o del Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente, ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
L'accordo, qualora adottato con decreto del Presidente della Regione, determina le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituisce le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del Comune interessato.
L'accordo può prevedere procedimenti di arbitrato ed interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.
La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal Presidente della Regione o dal Presidente della provincia o dalSindaco e composto dai rappresentanti legali, o delegati dei medesimi, degli enti locali interessati edal Prefetto della provincia interessata, se all'accordo partecipano amministrazioni pubbliche o enti pubblici nazionali.
Titolo V
L'Ordinamento finanziario e contabile
Programmazione e gestione del bilancio
Articolo 70
Principi generali
L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dallo Statuto e dal regolamento di contabilità, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge statale coordinata con quella regionale.
Nell'ambito di detti principi il Comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed attribuite dalla Regione, condizioni di effettiva autonomia finanziaria, fondata su certezza di risorse proprie e trasferite, adeguando programmi e attività ai mezzi disponibili e ricercando, mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente ed efficace impiego di tali mezzi.
Il Comune, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche local , ispira le proprie determinazioni a criteri di equità e di giustizia, distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive e/o alla fruizione del servizio.
Lo Statuto specifica l'attività dell'ente in materia di programmazione, gestione e rendicontazione, investimenti, servizio di tesoreria, compiti e attribuzione dell'organo di revisione, controllo di gestione e contabilità economica.
Il regolamento di contabilità applica i principi stabiliti dalla legge, adeguandoli alle modalità organizzative previste dall'ordinamento degli uffici, prevedendo che i mandati di pagamento siano sottoscritti dal Responsabile del Servizio competente e dal Responsabile dell'Area contabile e le riversali d'incasso siano sottoscritte solo dal Responsabile dell'Area contabile, ferme restando le disposizioni previste dalla legge per assicurare l'unitarietà e l'uniformità del sistema finanziario e contabile.
Articolo 71
La programmazione finanziaria
Il Comune adotta il sistema della programmazione, controllo e verifica dei risultati, correlando tutta la propria attività amministrativa alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla.
Gli atti con la quale la programmazione viene definita e rappresentata sono: il bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale e programmatica ed l bilancio pluriennale, che devono essere redatti in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi e eventuali progetti.
La Giunta elabora tutti i documenti di programmazione, compreso il piano esecutivo di gestione, con la partecipazione di tutti i responsabili di Area e con il coordinamento generale del Direttore generale, se nominato, nel rispetto delle disposizioni di legge e delle competenze previste dall'Ordinamento in Sicilia con le specificazioni del presente Statuto.
Articolo 72
La programmazione degli investimenti
Contestualmente al progetto di bilancio annuale, la Giunta propone al Consiglio Comunale il programma delle opere pubbliche e degli investimenti, riferito al periodo di vigenza del bilancio pluriennale, suddiviso per anni, con inizio da quello successivo alla sua approvazione, e raccordato alle previsioni del bilancio pluriennale.
Il programma triennale delle opere pubbliche deve rispettare le disposizioni della L.109/94 come recepita dalla L.R. n.7/2002 e successive modifiche ed integrazioni; il piano economico finanziario le disposizioni del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integraz oni.
Per tutti gli investimenti comunque finanziati l'organo deliberante, nell'approvare il progetto o il piano esecutivo dell'investimento, dà atto della copertura delle maggiori spese di gestione nel bilancio pluriennale ed assume l'impegno di inserire nei bilanci pluriennali successivi le ulteriori o maggiori previsioni di spesa.
Articolo 73
Il Patrimonio Comunale
I beni Comunali si distinguono in mobili, fra cui quelli immateriali, ed immobili e si suddividono nelle seguenti categorie:
a) beni soggetti al regime del demanio;
b) beni patrimoniali indisponibili;
c) beni patrimoniali disponibili.
Il passaggio della categoria dei beni demaniali a quella patrimoniale e dal patrimonio indisponibile a quello disponibile scaturisce dalla cessata utilità e destinazione del bene di cui si prenderà atto con delibera di Giunta.
Per la valutazione dei beni, per la rilevazione delle variazioni e per la quantificazione del loro ammortamento ai sensi del decreto legislativo n. 267/2000 si applicheranno le disposizioni del regolamento di contabilità.
I beni demaniali possono essere concessi in uso con modalità e canoni fissati dall'apposito regolamento, i beni patrimoniali devono, invece, essere dati in affitto o locazione.
Le somme provenienti dall'alienazione dei beni, da donazioni, da trasferimento per testamento, da riscossione di crediti o comunque da cespiti da investirsi in patrimonio, debbono essere impiegati nel miglioramento del patrimonio comunale.
Solo in casi del tutto eccezionali, e quando ciò sia previsto dalla legge, tali fondi possono essere utilizzati per necessità gestionali.
Articolo 74
La gestione del patrimonio
La Giunta Comunale sovrintende alla attività di conservazione e gestione del patrimonio comunale assicurando, attraverso l'apposito ufficio previsto dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, la tenuta degli inventari dei beni immobili o mobili ed il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che, per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni ed acquisizioni, si verifichino nel corso di ciascun esercizio.
Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale.
La Giunta comunale adotta gli atti previsti dal regolamento di contabilità per assicurare, da parte di tutti i responsabili di uffici e servizi, l'osservanza dell'obbligo generale di diligenza nell'utilizzazione e conservazione dei beni dell'ente.
Per i beni mobili tale responsabilità è attribuita ai consegnatari definiti dal regolamento di contabilità.
L'alienazione dei beni immobili avviene mediante asta pubblica, quella relativa a beni mobili, con le modalità stabilite dal regolamento.
La gestione dei beni comunali deve essere informata a criteri d conservazione e valorizzazione del patrimonio e del demanio comunale sulla base di realistiche valutazioni fra oneri ed utilità pubblica del singolo bene.
Articolo 75
Il servizio di Tesoreria
Il servizio di tesoreria consiste nell'espletamento di tutte le operazioni legate alla gestione finanziaria del Comune e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia dei titoli e agli altri adempimenti previsti dalla legge, dai regolamenti e dalla convenzione.
La concessione è regolata da apposita convenzione ed ha la durata minima triennale e massima quinquennale rinnovabile per una sola volta.
Il Comune affida di norma il servizio di tesoreria ad un istituto di credito autorizzato a svolgere l'attività di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.
Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità di esercizio del servizio di tesoreria e dei servizi dell'ente che comportano maneggio di denaro, fissando norme idonee per il controllo di tali gestioni.
Per la riscossione delle entrate tributarie il Comune provvede di norma a mezzo del concessionario della riscossione, che a richiesta può assumere anche il servizio di tesoreria.
Per le entrate patrimoniali ed assimilati l'apposito regolamento prevede, secondo l'interesse dell'ente, la forma di riscossione nell'ambito di quelle consentite dalle leggi vigenti.
Articolo 76
Revisione economica e finanziaria
Il Consiglio Comunale affida la revisione economico-finanziaria all'Organo previsto dal successivo articolo che, in conformità alle disposizioni del regolamento di contabilità, svolge le seguenti funzioni:
a) collabora con il Consiglio Comunale nelle attività di controllo e di indirizzo sull'azione amministrativa, di gestione economico-finanziaria dell'ente. La funzione di collaborazione non si estende a quella amministrativa di governo complessivamente posta in essere nel Comune;
b) esercita, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità, la vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione;
c) attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze delle scritture contabili prescritte,
redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo;
d) esprime il parere sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio;
e) svolge attività propositive e di stimolo nei confronti degli organi elettivi al fine di consentire il raggiungimento di maggiore efficienza, produttività ed economicità nella loro az one.
Le funzioni di controllo e di vigilanza si estrinsecano di norma attraverso indagini analitiche e verifiche a campione.
Ove riscontri irregolarità nella gestione dell'ente l'organo di revisione ne riferisce immediatamente al Sindaco e al Presidente del Consiglio.
Articolo 77
Collegio dei revisori
Il Consiglio Comunale elegge, come previsto dalla normativa vigente e con voto limitato a un componente, un collegio di revisori composto da tre membri, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in Sicilia.
Valgono per i revisori le norme di ineleggibilità e incompatibil tà stabilite dal decreto legislativo n. 267/2000 e, dalla legge, per i Consiglieri comunali. Per la durata dell'incarico, per la cessazione, revoca o decadenza, per il numero degli incarichi, per il trattamento economico e per la responsabilità si applicano le disposizioni vigenti in materia.
I revisori rispondono delle veridicità delle loro attestazioni in ord ne alla corrispondenza del rendiconto alle risultanze di gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.
I revisori hanno diritto di accesso a tutti gli atti e documenti dell'ente connessi al loro mandato e possono essere invitati a partecipare alle sedute del Consiglio.
I rapporti del collegio con gli organi burocratici sono stabiliti dal regolamento di contabilità che disciplinerà anche i compiti e le funzioni di collaborazione e d referto, l'esercizio della funzione di revisione, l'oggetto, i modi e i tempi per pareri, attestazioni, certificazioni, relazioni e segnalazioni.
Articolo 78
Controllo di gestione e controllo di qualità
Il controllo di gestione mira a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia e l'efficienza dei servizi offerti.
Il controllo di gestione assume le caratteristiche del controllo funzionale riferito all'intera attività del Comune per migliorare il coordinamento dell'azione amministrativa e dell'efficacia e della economicità della spesa pubblica.
È controllo interno, concomitante allo svolgimento dell'attività amministrativa e finalizzato ad orientare l'azione amministrativa e a rimuovere eventuali difficoltà o disfunzioni.
Il controllo finanziario è funzionale alla verifica della regolare gestione de fondi d bilancio e dei relativi equilibri ed è correlato al raggiungimento dei programmi e degli obiettivi oggetto del controllo di gestione.
Ciascun responsabile del servizio provvede nel corso dell'esercizio alla verifica dell'andamento della realizzazione degli obiettivi programmati riferendo periodicamente al Sindaco e al responsabile del controllo di gestione.
Il modello organizzativo, le procedure e le modalità del controllo di gestione, secondo le disposizioni del decreto legislativo n. 165/2001 e del decreto legislativo n. 267/2000, saranno esplicitate nell'apposito regolamento modulato secondo le esigenze e la struttura dell'ente.
Per i servizi gestiti direttamente dall'ente e per quelli eventualmente erogati attraverso le istituzioni, deve essere posto in essere un sistema di rilevazione dei costi e dei ricavi, secondo le tecniche della contabilità economica analitica, tenendo conto dell'articolazione organizzativa degli uffici e dei servizi.
Nei servizi erogati all'utenza, il Comune definisce gli standard qualitativi e quantitativi delle prestazioni e determina indici e parametri idonei a misurare e valutare i risultati conseguiti.
Il livello qualitativo e quantitativo dei servizi è periodicamente verificato con gli utenti, attraverso idonee forme di consultazione, anche a campione, ed è costantemente adeguato al mutare delle esigenze e della domanda.
Articolo 79
Procedure contrattali
Agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute, alle locazioni, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, il Comune provvede mediante contratti.
Il Comune, nell'espletamento dell'attività contrattuale, si attiene alle procedure previste dalla normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale in vigore e dalle disposizioni dell'apposito regolamento dei contratti che dovrà assicurare l'applicazione di criteri di trasparenza, efficienza ed economicità di gestione, garantire adeguata pubblicità alla ricerca del contraente, prevedere i casi di ricorso alla trattativa privata, all'appalto concorso, assicurando pubblicità di procedure, congruità dei prezzi ed obiettività nella scelta del contraente.
La stipulazione dei contratti, deve essere preceduta dalla determinazione a contrattare nella quale vanno indicati:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire e, quindi, le ragioni di interesse pubblico;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle vigenti disposizioni in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e della Regione Siciliana e le ragioni che ne sono alla base, in caso di deroga al pubblico incanto, che costituisce la regola generale per la scelta del contraente.
Il procedimento contrattuale è disciplinato dal regolamento dei contratti, da quello per i lavori e le forniture in economia e dal regolamento economato per la gestione di cassa delle entrate e delle spese di non rilevante ammontare.
Alla stipulazione dei contratti, interviene, in rappresentanza del Comune, il Capo dell'Area interessata per materia, mentre al rogito provvede il Segretario generale.
Titolo VI
Istituti di partecipazione
Consultazione, partecipazione, accesso
Articolo 80
Partecipazione popolare
Il Comune informa la propria attività ai principi della partecipazione dei cittadini elettori e dei cittadini residenti, sia singoli che associati, per assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa.
A tal fine il Comune promuove:
a) organismi di partecipazione dei cittadini nell'amministrazione locale;
b) il collegamento dei propri organi con gli organismi di partecipazione;
c) forme di consultazione su problemi specifici sottoposti all'esame degli organi comunali.
Articolo 81
Il diritto di udienza
I Cittadini, enti o associazioni possono chiedere di essere sentit dal Sindaco, dalla giunta, dal Consiglio Comunale, dal Segretario Comunale, dal direttore generale e dai funzionari responsabili degli uffici e dei servizi, in relazione alle rispettive competenze, per esporre eventuali problemi.
Saranno pubblicizzati luoghi, tempi e modi del ricevimento dei cittadini singoli o associati.
Ogni soggetto che si ritenga leso da un provvedimento amministrativo può, nell'esercizio del diritto di udienza o per iscritto proporre reclamo all'organo che lo ha emanato, richiedendone la riforma, la revoca o l'annullamento e chiedendo di essere sentito.
L'organo competente è tenuto a sentire il richiedente e a motivare il mancato accoglimento del reclamo.
Articolo 82
Istanze e petizioni
La partecipazione popolare all'azione amministrativa è consentita anche con la presentazione, da parte dei cittadini singoli o associati, di istanze e petizioni per sollecitare l'intervento in questioni di interesse generale.
Le istanze e le petizioni, di cui ai successivi commi, vanno presentate per iscritto:
a) istanze - per sollecitare informazioni, chiarimenti o provvedimento su quest oni di carattere specifico;
b) petizioni - per sollecitare informazioni, chiarimenti o interventi su question di carattere generale.
Alle istanze e alle petizioni dovranno essere fornite dal Sindaco risposte entro 30 giorni e, nel caso comportino l'adozione di specifici provvedimenti, l'organo competente dovrà provvedervi entro ulteriori 60 giorni, qualora il Sindaco non abbia rigettata la richiesta con risposta motivata.
Se il termine previsto dal precedente comma non è rispettato, ciascun Consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una d scussione sul contenuto della petizione o istanza.
Articolo 83
Proposte ed iniziative popolari
Un quinto degli elettori, oppure almeno cinque associazioni o comitati iscritti nell'apposito albo comunale possono avanzare proposte articolate per l'adozione di atti amministrativi.
La proposta, sottoscritta, dovrà esser redatta sotto forma di proposta di deliberazione con l'indicazione dei riferimenti normativi, delle finalità, dei motivi e con l'indicazione della eventuale spesa e del suo finanziamento.
Il Sindaco trasmette nei venti giorni successivi la proposta all'organo competente, corredata dal parere del responsabile dei servizi interessati.
Tra l'amministrazione Comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi, nel perseguimento del pubblico interesse, al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.
L'iniziativa popolare non può avere ad oggetto le materie inerenti:
a) elezion , nomine, designazioni, revoche, decadenze e disciplina giuridica ed economica del personale;
b) atti regolamentari interni ed i provvedimenti relativi all'applicazione di tributi e a delibere di bilancio;
c) espropriazioni e attività amministrativa vincolata.
Articolo 84
Diritto di accesso e di informazione
Al fine di assicurare la trasparenza e l'imparzialità dell'attività amministrativa è garantito ai cittadini, singoli o associati, per la tutela di situazioni giurid che soggettive o di interessi diffusi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi del Comune nonché degli enti e aziende dipendenti, secondo quanto previsto dalle norme della legge n. 241/90 e dalla legge regionale n. 10/91 e dallo specifico regolamento Comunale.
Tutti gli atti dell'amministrazione Comunale sono accessibili, ad eccezione di quelli coperti da segreto o divieto di divulgazione per espressa previsione di norme giuridiche o per effetto di temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone o delle imprese.
Anche in presenza del diritto di riservatezza, il Sindaco deve garantire, ai soggetti interessati, la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i loro interessi giuridici.
Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dal regolamento.
L'esame dei documenti è gratuito, mentre il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le vigenti disposizioni in materia d bollo, nonché alla corresponsione dei diritti di ricerca.
Le aziende e gli enti dipendenti dal Comune hanno l'obbligo di uniformare la loro attività a tali principi.
Al fine di garantire la più ampia diffusione degli atti comunali e per raccogliere informaz oni, segnalazioni, reclami, etc., è istituito l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.), attivato con provvedimento sindacale che ne disciplina il funzionamento secondo i principi e le modalità previste dal decreto legislativo n. 165/2001 e dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 ottobre 1994, utilizzando personale con idonea qualificazione e capacità.
Articolo 85
Associazionismo e partecipazione
Il Comune valorizza le autonome forme associative, di volontariato, di cooperaz one, sindacale, di quelle operanti nel settore dei beni culturali, ambientali, storici ed artistici, del turismo, dello sport, dell'attività culturale e di gestione del tempo libero, nonché forme associative religiose e qualsiasi altra forma associativa costituitasi spontaneamente tra cittadini a f ni partecipativi.
Riconosce il ruolo attivo e propositivo della cooperazione anche per lo sviluppo delle attività imprenditoriali ed inoltre l'azione educativa, formativa e di difesa della salute e dello sport.
Integra l'azione amministrativa con l'attività di altre istituzioni ed associazioni per la tutela della persona e della sua crescita singola ed associata, con particolare riferimento a fanciulli, donne,
anziani e disabili.
A tal fine il Comune:
1) sostiene le attività ed i programmi dell'associazionismo , anche mediante stipula di convenzioni;
2) favorisce l'informazione e la conoscenza degli atti amministrativi comunali e delle norme,
programmi e progetti regionali, statali e comunitari interessanti l'associazionismo;
3) può affidare ad associazioni e a comitati l'organizzazione di singole iniziative; nel caso di assegnazione di fondi, il relativo rendiconto della spesa è approvato dalla Giunta.
I predetti interventi hanno luogo nei confronti di libere forme associative che presentino i seguenti requisiti: eleggibilità delle cariche; volontarietà dell'adesione e del recesso dei componenti; assenza di fini di lucro; pubblicità dello statuto, degli atti e dei registri dei soci, perseguimento di finalità correlati a quelle del Comune.
Nell'ambito delle predette finalità il Comune istituisce un albo d associazioni, organizzazioni di volontariato e categorie professionali, soggetto a verifica ed aggiornamento annuali; l'iscrizione all'albo, diviso per settori corrispondenti alle politiche comunali, avv ene dietro presentazione di apposita istanza corredata di copia autenticata dello Statuto associativo, di documentazione inerente l'attività svolta dall'associazione nell'anno precedente per il raggiungimento delle proprie finalità.
L'istanza può essere presentata da associazioni che operino nell'ambito del territorio comunale da almeno cinque anni.
Alle associazioni iscritte all'albo possono essere erogate forme di incentivazione con apporti di natura finanziaria, patrimoniale, tecnico-professionale od organizzativa.
Articolo 86
Forme di consultazione
Per conoscere il parere dei cittadini, singoli o associati, sugli indirizzi politico amministrativi, il Comune si avvale degli strumenti di consultazione previsti dal presente Statuto.
Il diritto di promuovere riunioni ed assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti gli organismi o formazioni sociali. Il Comune ne facilita l'esercizio mettendo a disposizione, nei limiti delle disponibilità, strutture e sedi idonee.
Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, general , di categoria, per ambiti territoriali, per dibattere problemi, per esaminare proposte; per la verifica dello stato di servizi d rilevante interesse per la comunità.
Per favorire la partecipazione dei cittadini e delle varie categorie sociali all'amministrazione locale, il Comune costituisce le consulte comunali a cui gli organi elettivi possono richiedere parere e collaborazione.
L'apposito regolamento stabilisce il numero delle consulte, la composizione, le materie di competenza, le modalità di formazione, di durata e di funzionamento.
Nelle materie di competenza le consulte possono esprimere parere, formulare proposte, esprimere orientamenti, sottoporre all'attenzione generale particolari problematiche.
I component delle consulte, che saranno convocate e presiedute dal Sindaco, sono nominati dallo stesso nel rispetto dei criteri stabiliti dal regolamento, che dovranno tendere a garantire la presenza di entrambi i sessi, la presenza territoriale e dei rappresentanti delle categorie e degli organismi di partecipazione interessati.
Articolo 87
Referendum
Il referendum è l'istituto con cui tutti gli elettori del Comune sono chiamati a pronunziarsi in merito a programmi, piani, progetti, interventi ed ogni altro argomento attinente l'amministrazione e il funzionamento del Comune ad eccezione degli atti inerenti regolamenti interni, il personale, le imposte locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni, nonché le designazioni e le nomine dei rappresentanti e su attività amministrativa vincolata, esprimendo sul tema o sui temi proposti il
proprio assenso o dissenso, affinché gli organi ai quali compete decidere assumano le proprie determinazioni, consapevoli dell'orientamento prevalente della comunità.
Il referendum può riguardare solo materie di esclusiva competenza del Comune.
Il referendum può essere richiesto da almeno il 20% dei cittadini elettori, la cui firma dovrà essere autenticata nelle forme previste per la presentazione delle candidature alle elezioni amministrative, iscritti nelle liste elettorali al 31 dicembre dell'anno precedente, o da 1/3 dei Consiglieri comunali assegnati, con un quesito scritto ed esposto in termini chiari a cu possa essere risposto con un SI o un NO.
La richiesta di referendum con il quesito proposto, prima della raccolta delle sottoscrizioni o del voto del Consiglio Comunale, è sottoposta al preventivo giudizio di ammissibilità del Difensore civico, che può, entro 30 giorni, dichiararla inammissibile o suggerire modifiche per farla rientrare nei limiti imposti dallo Statuto.
Il referendum è indetto dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei component , con delibera che provvederà anche alla copertura finanziaria: i comizi elettorali sono indetti con decreto sindacale in una domenica dalle ore 8 alle ore 21; lo spoglio delle schede inizierà dopo la chiusura delle operazioni di voto.
Può svolgersi una sola tornata referendaria in un anno solare; nella stessa tornata possono essere sottoposti più quesiti ma non più di due scelti secondo l'ordine cronologico di presentazione.
Il referendum non può aver luogo con operazioni elettorali, provinciali, comunali Il Comune provvede all'adeguata pubblicizzazione della consultazione, alla stampa e alla fornitura del materiale necessario, alla costituzione dei seggi, composti da un Presidente e due scrutatori, entrambi sorteggiati fra gli iscritti negli appositi elenchi vigenti per le consultazioni statali.
La regolarità delle sottoscrizioni o della delibera di indizione e della procedura è garantita da un apposito comitato di garanzia, formalizzato con provvedimento del Sindaco, presieduto dal Difensore civico e composto dal Segretario comunale, da due Consiglieri comunali, di cui uno della minoranza, eletti dal Consiglio con voto limitato ad uno, da due rappresentanti delle associazioni iscritte nell'albo comunale, sorteggiati nell'ambito di un elenco di nominativi indicati dalle stesse associazioni, e da un rappresentante dell'eventuale gruppo promotore.
Il comitato è insediato quando sia nominata la maggioranza dei suoi componenti e funziona con la presenza della maggioranza dei componenti già nominati.
Il referendum è valido se vi ha partecipato la metà più uno degli aventi diritto.
Il quesito proposto è approvato se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti al voto.
Articolo 88
Effetti del referendum
I referendum possono avere i seguenti contenuti:
- consultivo, qualora si ritenga utile una consultazione popolare per or entare l'amministrazione sugli indirizzi e le decisioni che riguardano l'assetto del territorio, la vita economica, sociale e culturale della comunità. L'indizione del referendum consultivo sospende l'attività deliberativa sul medesimo oggetto;
- propositivo, qualora abbia ad oggetto una motivata proposta normativa o provvedimentale di competenza del Consiglio Comunale, della Giunta o del Sindaco.
Non si fa luogo a referendum propositivo se l'organo competente provveda in maniera conforme alla proposta referendaria.
Quando il referendum sia stato indetto, gli organi del Comune sospendono l'attività amministrativa sull'oggetto del referendum, tranne in caso di pericolo o danno che dovrà essere ampiamente motivato.
L'esito della consultazione dovrà essere oggetto di dibattito in Consiglio Comunale, che potrà, nell'ambito della propria attività di indirizzo e programmazione, dare opportune direttive in merito.
Ove gli organi comunali competenti intendano discostarsi dall'esito della votazione, devono indicare, in occasione del dibattito in Consiglio, i motivi per cui non si uniformano all'avviso degli elettori.
Il Consiglio, la Giunta o il Sindaco, secondo la rispettiva competenza, entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, delibera sull'argomento, oggetto della consultazione referendaria e, nel caso di mancato recepimento delle indicazioni scaturenti dal risultato referendario, il provvedimento deve essere adeguatamente motivato e la deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti l'organo.
Articolo 89
Il Difensore civico
A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione Comunale, delle aziende, delle istituzioni, delle società per azioni a prevalente partecipazione Comunale, nonché degli enti dipendenti e sottoposti a vigilanza del Comune, è istitu to l'ufficio del Difensore civico.
Il Difensore civico svolge il ruolo di garante, non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale ed interviene, su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, per accertare che i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e che i provvedimenti siano correttamente e tempestivamente emanati, segnalando abusi, disfunzioni, carenze e ritardi della azione amministrativa.
I cittadini portatori di interessi pubblici e privati, nonché portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, possono richiedere l'intervento del Difensore civico, dopo avere esperito senza alcun risultato gli altri strumenti di partecipazione popolare previsti dallo Statuto.
L'ufficio del Difensore civico ha sede presso idoneo locale messo a disposizione dall'amministrazione comunale, con le attrezzature d'ufficio necessarie per il buon funzionamento dell'ufficio stesso.
Al Difensore civico, per lo svolgimento delle funzioni inerenti il proprio ufficio, viene corrisposta un'indennità pari all'indennità di funzione percepita dagli Assessori..
Articolo 90
Nomina del Difensore civico
Il Difensore civico è nominato dal Consiglio Comunale, a seguito di avviso pubblico, tra i cittadini residenti alla data del 02/11/2004 eleggibili alla carica di Consigliere Comunale che, per preparazione, esperienza, competenza giuridico-amministrativa, diano garanzia di indipendenza, obiettività ed equilibrio di giudizio.
Costituiscono requisiti per la nomina: possesso di diploma di laurea in giurisprudenza.
Le proposte di candidature possono essere presentate, entro trenta giorni dall'avviso pubblico, da parte di almeno 150 cittadini o da parte di tre associazioni aventi sede legale nel Comune da almeno due anni.
La proposta di candidatura, sia che provenga dai cittadini che dalle predette associazioni, deve essere redatta secondo le prescrizioni contenute nell'avviso pubblico, in forma scritta e con firma autenticata nelle forme di legge e contenere l'indicazione dei dati anagrafici completi, della residenza del candidato, del possesso del titolo di studio prescritto, nonché il suo curriculum professionale, l'occupazione abituale ed altresì l'elencazione delle cariche pubbliche e private
eventualmente ricoperte.
La votazione per la scelta del candidato, fra quelli proposti, si svolge a scrutinio segreto e, per la nomina, è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
Qualora la maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta, in successiva seduta, da tenersi entro trenta giorni, ed il Difensore civico è eletto se ottiene il magg or numero di voti validi.
Qualora non venga raggiunta la maggioranza richiesta dal comma precedente, è eletto il candidato che, a parità di voti, possiede i seguenti requisiti preferenziali:
1. Iscrizione all'Albo degli Avvocati da almeno cinque anni;
2. Rivestire o aver rivestito la carica di Consigliere, Assessore o Sindaco del Comune di San Gregorio di Catania;
3. Minore età anagrafica.
Il Difensore civico, che dura in carica sino alla fine del mandato amministrativo del Consiglio che lo ha eletto ed è rieleggibile una sola volta, assume le funzioni dopo aver prestato g uramento
davanti al Sindaco con la seguente formula:
"Giuro di adempiere al mandato ricevuto, nell'interesse dei cittadini e nel rispetto delle legg ".
In ogni caso, tranne che per dimissioni, per revoca o decadenza, svolge le sue funzioni fino alla nomina del successore e comunque fino alla scadenza del periodo di proroga di quarantacinque giorni. Ove la carica dovesse scadere entro gli ultimi tre mesi del mandato consiliare, essa viene automaticamente prorogata fino al secondo mese dopo l'insediamento del nuovo Consiglio.
Resosi vacante per qualsiasi causa l'ufficio, la procedura per la nomina deve essere iniziata entro 30 giorni e il Consiglio Comunale provvede alla nomina del suo successore entro 90 giorni dalla vacanza.
Articolo 91
Incompatibilità, decadenza e revoca
E' incompatibile all'ufficio di Difensore civico:
a) chi si trova in condizioni di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale;
b) ch riveste la carica di parlamentare europeo, nazionale o regionale, di Consigliere o Assessore provinciale o Comunale, di componente della direzione delle unità sanitarie locali, di amministrazione di aziende speciali, istituzioni, società pubbliche e/o per azioni di partecipazione pubblica, di enti e/o imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione Comunale o che, comunque, ricevono da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;
c) dipendenti del Comune e di istituzioni, aziende speciali e società per azioni a prevalente partecipazione del Comune, nonché il Segretario Comunale;
d) gl ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini entro il secondo grado di parlamentari europei, nazionali o regionali, di amministratori del Comune, di amm nistratori della provincia e dell'AUSL.
Le cause di incompatibilità sopra riportate devono essere rimosse entro 10 giorni dal loro verificarsi.
Il Difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di Consigliere Comunale o per la sopravvenienza di una delle cause di incompatibilità sopra riportata.
La decadenza è pronunciata dal Consiglio, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, su proposta di uno dei Consiglieri Comunali.
Per gravi motivi connessi con l'esercizio della funzione, il Difensore civico può essere revocato con deliberazione consiliare, da adottarsi con voto segreto e con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.
Articolo 92
Funzioni del Difensore civico
Il Difensore civico, nell'esercizio delle proprie funzioni, per garantire l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione, con piena autonomia, indipendenza e poteri di iniziativa:
1) risponde alle petizioni ed istanze dei cittadini, di associazioni ed organ smi, comunicando il risultato della propria attività in ordine all'oggetto richiesto;
2) ha diritto di accesso, come i Consiglieri comunali, agli uffici, agli atti e alle informazioni in ordine allo stato dei procedimenti di cui è stato investito, salvo i casi in cui prevale, per legge, il segreto d'ufficio;
3) può intervenire nei procedimenti amministrativi, a tutela dei cittadini interessati, ed interloquire con amministratori e Capi Area;
4) può rassegnare per iscritto il proprio parere al Capo Area, in ordine ad eventuali disfunzioni o irregolarità accertate, dandone comunicazione contestuale al Sindaco o all'Assessore competente per materia;
5) segnala agli organi competenti eventuali ritardi, disfunzioni e carenze o, in caso di ritardo, invita gli organi a provvedere entro i termini stabiliti a norma di legge e di regolamento;
6) può inoltrare segnalazioni e relazioni al Sindaco, al Consiglio Comunale ed alla Giunta comunale sull'andamento dell'azione amministrativa;
7) può invitare l'amministrazione a riesaminare atti e provvedimenti, qualora ne ravvisi irregolarità o vizi procedurali.
Entro il mese di marzo di ciascun anno, il Difensore civico deve presentare al Consiglio Comunale una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni rilevate e proponendo soluzioni per la loro eliminazione e per migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.
La relazione viene discussa dal Consiglio nella prima seduta utile.
Titolo VII
Disposizioni transitorie e finali
Articolo 93
Interpretazione
Lo Statuto Comunale può essere interpretato secondo i principi di legge ordinaria, ma non può essere integrato in via analogica.
Spetta al Consiglio Comunale l'interpretazione autentica delle norme statutarie e regolamentari.
Compete al Segretario Comunale l'emanazione di circolari o direttive necessarie per la corretta applicazione delle disposizioni statutarie o regolamentari da parte degli uffici.
Articolo 94
Rinvio
Lo Statuto Comunale legittima l'attività dell'ente e le disposizioni in esso contenute hanno efficacia di norma giuridica.
Le disposizioni contenute nel presente Statuto non possono essere derogate dai regolamenti, né da parte di atti di altri enti o di organi della pubblica amministrazione.
Per tutto ciò che non è previsto nel presente Statuto si rinvia alle norme del codice civile, alla legge n. 142/90 così come recepita dalla L. R. 48/91, all'ordinamento finanziario e contabile contenuto nel decreto legislativo 267/2000 e alle leggi regionali in materia, nonché alle disposizioni contenute nell'Ordinamento degli enti locali vigente in Sicilia.
Articolo 95
Adozione e adeguamento dei regolamenti
I regolamenti di attuazione dello Statuto Comunale sono adottati entro il termine di un anno dall'entrata in vigore dello stesso ed elaborati nel rispetto di quanto contenuto nello Statuto ed in armonia con le leggi vigenti.
I principi statutari anche se rinviano per la disciplina di dettaglio a norme complementari, sono comunque immediatamente applicabili.
Le norme contenute nei regolamenti vigenti devono essere adeguate alle norme statutarie, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.
Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma precedente, si applicano le norme dei regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore dello Statuto, in quanto col medesimo compatibili.
Articolo 96
Pubblicità dello Statuto
Il presente Statuto, oltre ad essere pubblicato, secondo le modal tà stabilite dalla legge regionale vigente, deve essere divulgato nell'ambito della cittadinanza, con ogni possibile mezzo, per assicurarne la piena conoscenza.
È inserito nella raccolta ufficiale dei regolamenti, deve essere tenuto a disposizione del pubblico, ai sensi dell'articolo 198 del vigente Ordinamento EE.LL., e la visione è consentita a qualunque cittadino, a semplice richiesta e senza alcuna formalità; può essere rilasciata copia informale, previo rimborso del costo di riproduzione.
Articolo 97
Entrata in vigore
Il presente Statuto, ad avvenuta esecutività della delibera consiliare di approvazione, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, affisso all'albo pretorio dell'Ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.